Regolamento d’Uso dello Stadio “Amerigo Liguori”
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso, permanenza e utilizzo dello Stadio “Amerigo Liguori” in occasione delle manifestazioni sportive e degli eventi organizzati dalla FC Turris 1944 o da soggetti da essa autorizzati.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- Società: FC Turris 1944;
- Stadio: lo Stadio Amerigo Liguori e tutte le aree interne ed esterne destinate allo svolgimento dell’evento;
- Evento: qualsiasi manifestazione sportiva, istituzionale o promozionale organizzata all’interno dello Stadio;
- Titolo di accesso: biglietto, abbonamento, accredito o qualsiasi altro documento valido per l’ingresso.
Art. 3 – Accesso allo stadio
L’accesso è consentito esclusivamente ai possessori di un valido titolo di accesso rilasciato dalla Società o dai soggetti autorizzati.
Il titolo di accesso è personale quando previsto dalla normativa vigente e deve essere conservato per tutta la durata dell’evento, esibendolo a semplice richiesta degli steward o delle Forze dell’Ordine.
La Società e le Autorità competenti possono negare l’accesso o disporre l’allontanamento dall’impianto nei casi previsti dalla legge o qualora ricorrano motivi di sicurezza e ordine pubblico.
Lo spettatore è tenuto a occupare esclusivamente il settore indicato sul proprio titolo di accesso e a rispettare le indicazioni fornite dal personale di servizio.
L’uscita volontaria dall’impianto prima del termine dell’evento non dà diritto al successivo rientro, salvo diversa autorizzazione.
Art. 4 – Controlli di sicurezza
L’accesso allo Stadio è subordinato ai controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Gli spettatori possono essere sottoposti a verifiche documentali, ispezioni visive, controlli con metal detector e ad ogni altra attività finalizzata alla tutela dell’incolumità pubblica.
Il rifiuto di sottoporsi ai controlli comporterà il divieto di accesso allo Stadio.
Art. 5 – Norme di comportamento
All’interno dello Stadio ogni spettatore è tenuto a mantenere un comportamento corretto, rispettoso degli altri tifosi, del personale di servizio, degli atleti, degli ufficiali di gara e delle Forze dell’Ordine.
È fatto obbligo di attenersi alle indicazioni impartite dagli steward e dagli altri operatori incaricati della sicurezza.
Gli spettatori sono tenuti a utilizzare gli spazi comuni con senso civico, evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare disturbo, creare situazioni di pericolo o compromettere il regolare svolgimento dell’evento.
Art. 6 – Divieti
All’interno dello Stadio è severamente vietato:
- introdurre armi, oggetti atti ad offendere o qualsiasi altro materiale pericoloso;
- introdurre materiale esplosivo, petardi, fumogeni, bengala, razzi, fuochi artificiali o dispositivi pirotecnici;
- introdurre bottiglie di vetro, lattine, contenitori rigidi o altri oggetti che possano costituire pericolo;
- introdurre sostanze stupefacenti, sostanze nocive, infiammabili o comunque vietate dalla legge;
- accedere allo Stadio in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool o sostanze stupefacenti;
- introdurre animali, fatta eccezione per i cani guida al servizio di persone con disabilità visiva;
- introdurre caschi, aste rigide, puntatori laser, trombe a gas o altri strumenti non autorizzati;
- utilizzare megafoni, tamburi o strumenti di amplificazione sonora senza preventiva autorizzazione;
- occultare il volto con passamontagna, caschi, maschere o altri strumenti di travisamento;
- lanciare oggetti di qualsiasi genere;
- invadere il terreno di gioco o accedere ad aree riservate;
- arrampicarsi su recinzioni, balaustre, cancelli o altre strutture dello Stadio;
- ostacolare le vie di fuga, gli accessi, le uscite di emergenza o i percorsi di evacuazione;
- porre in essere comportamenti offensivi, minacciosi o violenti nei confronti di chiunque.
Art. 7 – Discriminazioni e violenza
La FC Turris 1944 promuove i valori dello sport, dell’inclusione e del rispetto reciproco.
Sono vietati cori, slogan, gesti, simboli, scritte o qualsiasi altra manifestazione avente contenuto discriminatorio, razzista, xenofobo, religioso, politico o comunque offensivo della dignità delle persone.
Sono altresì vietati comportamenti che possano incitare alla violenza o compromettere il regolare svolgimento della manifestazione.
Art. 8 – Striscioni, bandiere e materiale coreografico
L’introduzione e l’esposizione di striscioni, bandiere di grandi dimensioni, tamburi, megafoni e altro materiale destinato al tifo organizzato sono consentite esclusivamente previa autorizzazione delle Autorità competenti e della Società, secondo le modalità e le tempistiche comunicate dalla FC Turris 1944.
La Società si riserva di rimuovere qualsiasi materiale non autorizzato o ritenuto incompatibile con le disposizioni di sicurezza.
Art. 9 – Riprese fotografiche e audiovisive
È consentito effettuare fotografie e brevi riprese video esclusivamente per uso personale.
Qualsiasi attività di ripresa, registrazione, trasmissione o sfruttamento commerciale dell’evento richiede preventiva autorizzazione della Società e degli eventuali titolari dei diritti audiovisivi.
La Società può vietare l’introduzione di attrezzature professionali non autorizzate.
Art. 10 – Videosorveglianza
Per finalità di sicurezza lo Stadio può essere dotato di sistemi di videosorveglianza conformi alla normativa vigente.
Le immagini eventualmente acquisite saranno trattate esclusivamente per finalità di sicurezza e ordine pubblico nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, è possibile consultare la pagina Privacy & Cookie Policy del sito.
Art. 11 – Responsabilità
Ogni spettatore accede allo Stadio sotto la propria responsabilità.
La FC Turris 1944 non risponde di smarrimenti, furti o danni a beni personali, salvo i casi previsti dalla legge.
La Società non potrà essere ritenuta responsabile per variazioni di data, orario o sede dell’evento disposte dagli organismi competenti o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Eventuali rimborsi dei titoli di accesso saranno disciplinati esclusivamente dalle condizioni di vendita pubblicate dalla Società e dalla normativa vigente.
Art. 12 – Provvedimenti
La violazione del presente Regolamento può comportare:
- il rifiuto dell’accesso allo Stadio;
- l’immediato allontanamento dall’impianto;
- il ritiro del titolo di accesso;
- la segnalazione alle Autorità competenti;
- l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La Società si riserva inoltre di adottare ogni ulteriore provvedimento consentito dalla legge per la tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’immagine del Club.
Art. 13 – Emergenze
In caso di emergenza gli spettatori sono tenuti a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le indicazioni diffuse dallo speaker, dagli steward, dalle Forze dell’Ordine, dal personale sanitario e dagli altri operatori incaricati.
Le vie di fuga e le uscite di emergenza devono essere mantenute sempre libere.
Chiunque noti situazioni di pericolo è invitato ad avvisare tempestivamente lo steward più vicino.
Art. 13 – Disposizioni finali
L’accesso allo Stadio comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti emanati dalle Autorità competenti e le norme organizzative adottate dalla FC Turris 1944.
La Società si riserva la facoltà di aggiornare il presente documento in qualsiasi momento per esigenze organizzative, di sicurezza o in conseguenza di modifiche normative.





























